Il circolo

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FINALITÀ

Il Fahrenheit 451 promuove l’associazionismo come fattore di coesione sociale contro l’isolamento, la solitudine, il razzismo; per i diritti a tutti, la libertà di esprimersi (qualunque cosa si voglia dire – Voltaire: “Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa dirlo”), la solidarietà, la pace, la giustizia. Chiunque vorrà partecipare attivamente troverà sempre le porte aperte: libertà è partecipazione!

Il Fahrenheit 45l è un’associazione senza scopo di lucro, nata per cercare di fare quel che a Padova non si riusciva a trovare… i costi per i concerti/spettacoli/incontri che proponiamo, così come quelli di affitto, enel, gas, etc. sono finanziati unicamente con gli incassi del bar (a meno di esplicite indicazioni).

Se il posto vi piace e soprattutto se vi piace ascoltare musica dal vivo, vedere spettacoli, leggere libri, partecipare ad incontri, salire sul palco nelle serate degli sconosciuti, partecipare ai corsi, esporre le vostre opere gratuitamente, vincere il concorso di cortometraggi, etc. dateci una mano raccontando del circolo ai vostri amici! Se invece non vi è piaciuto, parlatene ai vostri nemici… che si prendano la fregatura anche loro!

“Più saremo, più cose faremo” e “libertà è partecipazione” non sono solo slogan…


GRAZIE

Il Fahrenheit 451 ringrazia di cuore tutti gli artisti che salgono sul palco. Lo fanno per passione e per trasmettere emozioni, non certo per il miserrimo rimborso spese che riusciamo a riconoscere loro (quando ci riusciamo). Per questo chiediamo a tutti i soci di accogliere con calore chi sale sul palco.



STATUTO DEL CIRCOLO


- Definizioni e finalità –


Art. 1

Il Circolo Fahrenheit 451 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.


Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività di ristorazione nonché servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia ecc. sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.


- I Soci –


Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


Art. 4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.


Art. 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.


Art. 6

I Soci hanno diritto:

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.


Art. 7

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali del Circolo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile ad accettazione del trasferimento per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.


Art. 8

La qualifica di socio si perde per:


Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:


Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.


- Patrimonio sociale e amministrazione –


Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:


Art. 12

L’esercizio sociale s’intende dal l gennaio al 3l dicembre di ogni anno. II bilancio preventivo deve essere presentato alla Assemblea dei Soci entro il 30 gennaio dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.


Art. 13

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.


Art. 14

Sono previsti la costituzione e l’incremento de l fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


- L’Assemblea e il Consiglio Direttivo –


Art. 15

Partecipano all’Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa. Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e di seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, o da inviare ad ogni Socio.


Art. 16

L’assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. l8 e 30, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.


Art. 17

L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. l8. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.


Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art. 30.


Art. 19

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.


Art. 20

L’Assemblea generale dei soci nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:


- Gli organismi dirigenti –


Art. 21

II Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da almeno cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.


Art. 22

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.


Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.


Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:


Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Dalle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che desiderano consultarlo.


Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originali; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di l/4 in aumento. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.


Art. 27

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell’ARCI Nuova Associazione provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.


Art. 28

I membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.


Art. 29

Le cariche di consigliere e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.


- Scioglimento del Circolo –


Art. 30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza assoluta nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto oppure a ente similare, oppure all’Associazione ARCI Nuova Associazione Provinciale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.


- Disposizioni finali –


Art. 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a nonna del Codice Civile e delle leggi vigenti.



Atto costituitivo